|
Abstract: . . . dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 19 miliardi 340 milioni per l'anno 1995 e di lire 9 miliardi 460 milioni per l'anno 1996. (16) Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. . . . . . . cui all'articolo 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida. Art. 6 - Relazione annuale sugli interventi. 1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge. Art. 7 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 58,8 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede . . . . . . economico-produttive. Art. 2 - Soggetti destinatari. 1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge: a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente . . . . . . industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 19 miliardi 340 milioni per l'anno 1995 e di lire 9 miliardi 460 milioni per l'anno 1996. (16) Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno . . . --1983,4,248,2220,9914
|