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Abstract: . . . esecuzione degli interventi. Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive: valore danni fino a 20.000,99 Euro; valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro; valore danni oltre 50.001,00 Euro. Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all’arrotondamento all’unità superiore. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all’erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate . . . . . . predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3. Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti pubblici e all’indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell’ultimo quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell’indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno sofferto, l’importo del contributo ammissibile dovrà essere decurtato della quota eccedente la somma predetta. E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti. Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette al Servizio . . . . . . contributo è inammissibile. Domande di contributo: il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute; Domande liquidate: il controllo viene eseguito al fine di verificare l’avvenuta esecuzione degli interventi. Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive: valore danni fino a 20.000,99 Euro; valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro; valore danni oltre 50.001,00 Euro. Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all’arrotondamento all’unità superiore. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all’erogazione del contributo e, qualora già percepito, . . . --3000,3,500,3258,30274
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