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Abstract: . . . richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui promuove l’iniziativa. CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 - 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell’organo regionale di controllo diviene esecutivo. 2.Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall’Articolo3. . . . . . . pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui promuove l’iniziativa. CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 - 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell’organo regionale di controllo diviene esecutivo. 2.Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall’Articolo3. . . . . . . Patrocinio Comunale. 1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta. 2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per tali benefici deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui promuove l’iniziativa. CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V. Articolo 39 – Patrocinio Comunale. 1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta. 2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per tali benefici deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente . . . . . . che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all’immagine della comunità, agevolazioni per l’uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale. 4. Il Comune può procedere contributi una- tantum alla società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva . . . --3000,5,300,3258,27195
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