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Abstract: . . . dicitura: «Con il sostegno della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia». Art. 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. . . . . . . conseguiti, nonché sulle eventuali difficoltà riscontrate. Art. 12 (Disposizione transitoria) 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002 le domande devono essere presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. . . . . . . dell'Amministrazione regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 9. 2. Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi. Art. 11 (Rendicontazione delle spese) 1. Entro il 30 giugno successivo all'anno . . . . . . parere della Consulta di cui all'articolo 9. 2. Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi. Art. 11 (Rendicontazione delle spese) 1. Entro il 30 giugno successivo all'anno di erogazione del contributo, . . . . . . della Consulta di cui all'articolo 9. 2. Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi. Art. 11 (Rendicontazione delle spese) 1. Entro il 30 giugno successivo all'anno di erogazione del contributo, . . . . . . conseguiti, nonché sulle eventuali difficoltà riscontrate. Art. 12 (Disposizione transitoria) 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002 le domande devono essere presentate entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. . . . --1427,6,119,1876,7136
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